Art. 5.
(Partecipazione lavorativa all'impresa
della parte dell'unione civile).

      1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Ciascuna delle parti di un'unione civile che ha prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui è titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».